La scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/1972), nota come split payment, è un meccanismo IVA introdotto per contrastare l’evasione fiscale.
Ricordiamo che la manovra correttiva 2017 (D.L 50/2017) ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l'obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d'imposta. Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto.
Quando applicabile, prevede che l’IVA indicata in fattura non venga incassata dal professionista, ma sia trattenuta e versata direttamente dal committente pubblico all’Erario.
Quando si applica
Il meccanismo si applica a prestazioni rese a Pubbliche Amministrazioni o enti assimilati, inclusi enti pubblici economici, società controllate dalla PA, enti locali e Università. Il professionista deve essere titolare di partita IVA e non in regime forfettario. Lo split payment non si applica alle prestazioni soggette a ritenuta d’acconto se l’ente è sostituto d’imposta.
Contenuto della fattura
La fattura elettronica deve essere emessa in formato XML FatturaPA, contenere tutti i dati ordinari (descrizione prestazione, imponibile, contributi previdenziali) e riportare l’indicazione dell’IVA soggetta a split payment.
È obbligatoria la dicitura:
"Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72. L’IVA è versata dal committente."
Nel tracciato XML devono comparire:
<EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA>
<RiferimentoNormativo>
con "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72"
Aspetti fiscali
Il professionista incassa solo l’imponibile e il contributo previdenziale (es. 4% INPS gestione separata).
Non incassa l’IVA, che viene versata all’Erario direttamente dall’ente pubblico.
La fattura è regolare anche se l’IVA non transita sul conto del prestatore.
Esempio pratico
- Compenso: € 1.000
- Contributo INPS 4%: € 40
- IVA 22% su € 1.040: € 228,80
Totale fattura: € 1.268,80
Importo da incassare: € 1.040 (l’IVA è versata dal committente)
Vediamo un esempio di fattura:
Dati del ProfessionistaDott. Mario Rossi Dati del Cliente (Ente Pubblico)Università degli Studi di Napoli Dati della FatturaFattura n. 78 Dettaglio Economico della Fattura
Annotazioni ObbligatorieOperazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/1972. Indicazioni per XML FatturaPA– <EsigibilitaIVA> S </EsigibilitaIVA> |