Dal 15 ottobre 2026 gli enti del Terzo settore possono inviare le pratiche al RUNTS senza firma digitale. Bastano SPID, CIE o CNS, ma sono previste due eccezioni. Ecco cosa cambia.
Dal 15 ottobre 2026 gli enti del Terzo settore possono presentare le pratiche al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) senza doverle sottoscrivere digitalmente.
A comunicarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con avviso del 15 ottobre che annuncia una semplificazione delle modalità di presentazione delle istanze.
Per inoltrare una pratica sarà sufficiente autenticarsi sul portale Servizi Lavoro tramite SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), compilare la pratica e procedere all'invio.
La nuova modalità riguarda tutte le tipologie di pratiche, con due specifiche eccezioni.
RUNTS senza firma digitale: cosa cambia dal 15 ottobre
La novità consente agli enti di trasmettere le pratiche direttamente in sessione autenticata, senza necessità di firmare digitalmente la distinta.
L'accesso avviene attraverso gli strumenti di identità digitale ammessi dal portale ministeriale:
SPID, Sistema pubblico di identità digitale;
CIE, Carta d'identità elettronica;
CNS, Carta nazionale dei servizi.
Una volta effettuata l'autenticazione, l'utente può compilare e inviare la pratica attraverso la piattaforma RUNTS.
La semplificazione interessa tutte le tipologie di pratiche, fatte salve le esclusioni espressamente indicate dal Ministero.
Firma digitale RUNTS: i due casi in cui resta necessaria
Il Ministero precisa che la nuova modalità di presentazione non si applica a due categorie di pratiche:
- Pratiche presentate dal notaio ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo settore.
- Pratiche per le quali è stata conferita una delega alla "Compilazione e invio previa sottoscrizione del delegante".
In quest'ultimo caso, la procedura non cambia: il delegato, dopo aver compilato la pratica, deve inviare la distinta al delegante affinché venga sottoscritta digitalmente.
Successivamente, il delegato deve caricare il documento firmato sulla piattaforma RUNTS e procedere all'invio della pratica.
RUNTS: le novità previste dal decreto dell’8 ottobre 2026
La semplificazione è conseguente all'adozione del decreto direttoriale n. 249 dell'8 ottobre 2026, con cui il Ministero del Lavoro ha aggiornato gli allegati tecnici A e B al DM n. 106 del 15 settembre 2020, che disciplina il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'aggiornamento degli allegati consente l'invio delle pratiche attraverso l'accesso autenticato alla piattaforma, mediante SPID, CIE o CNS, senza obbligo di sottoscrizione digitale della distinta, ad eccezione dei casi espressamente esclusi.
Per gli enti del Terzo settore si tratta quindi di una semplificazione operativa nella trasmissione delle pratiche al RUNTS, fermo restando il mantenimento della firma digitale nelle ipotesi individuate dal Ministero.
