Il DDL di Bilancio 2026 attesa ora alla Camera per il voto di fiducia approderà in GU entro il 31 dicembre.
Essa contiene modifiche la tassazione degli affitti brevi.
Dopo varie fasi emndative si è giunti alla norma definitiva che in sintesi prevede che a partire dal 2026, pur essensdo confermata l’aliquota della cedolare secca del 21% per la prima abitazione e del 26% per la seconda, si determina reddito d’impresa in caso di locazione di più di 2 appartamenti.
Vediamo il testo della norma approvata e in bozza e quello dell'emendamento che andrebbe a riscriverla totalmente.
Affitti brevi 2026: novità per la tassazione in legge di bilancio
Il DDL di Bilancio 2025 con l'articolo 7 reca modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
L'articolo riscritto in fase emendativa prevede quanto segue.
"Art. 7 (Modifica alla disciplina degli affitti brevi)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano
le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:
a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di
dichiarazione dei redditi;
b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera
a);
c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla
lettera b).»
Sinteticamente quindi l'emendamento ha modificato come segue:
- cedolare secca al 21%, sul primo immobile locato per scopi turistici, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici;
- cedolare secca al 26% solo per la seconda casa,
- dalla terza in poi, l’attività sarà considerata imprenditoriale con obbligo di aprire la partita Iva.
Ora si attende il testo della GU che entrerà in viogre come sempre dal 1° gennaio.
Cedolare secca: regole generali
Ricordiamo, in generale, che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile).
Per i contratti sotto cedolare secca non vanno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
Come ricorda anche l'Agenzia delle entrate è possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali.
Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.
Si tratta comunque di un testo di DDL in bozza che potrà nel corso della approvazione alcune variazioni.
